Omofobia. Gambino: superfluo il nuovo intervento legislativo. Il diritto penale punisce già le discriminazioni sessuali”

Redazione1
di Redazione1 Luglio 2, 2020 22:28

Omofobia. Gambino: superfluo il nuovo intervento legislativo. Il diritto penale punisce già le discriminazioni sessuali”

Per il contrasto all’omofobia non è necessario un nuovo intervento legislativo. Qualsiasi aggressione ingiustificata verso omosessuali, in quanto tali, viene punita severamente dal nostro diritto penale. La nostra Costituzione stabilisce già il divieto di discriminazione fondata su condizioni personali. Bisogna stare attenti, però, che non venga accusato come “omofobo” chi ritenesse di esprimere un rifiuto verso il modello culturale che prevede un modello di rapporto affettivo tra due persone dello stesso sesso.

Il testo unico contro l’omotransfobia, che è stato presentato in aula per la discussione, ha spinto la Presidenza della Cei ad esprimere in una nota “preoccupazione” per un intervento legislativo che appare superfluo, non essendoci alcun vuoto normativo in materia né “lacune che giustifichino l’urgenza di nuove disposizioni”, e che potrebbe aprire a “derive liberticide” sanzionando “l’espressione di una legittima opinione”. Nell’attesa di conoscere il contenuto del testo unico per una analisi oggettiva, è interessante prendere atto delle riflessioni rilasciate al SIR da Alberto Gambino, presidente di Scienza & Vita e prorettore vicario dell’Università Europea di Roma dove è ordinario di diritto privato.

In ordine al quesito circa la sufficienza del quadro normativo attuale nel contrasto all’omofobia, Gambino sottolinea la necessità di svelare l’ambiguità dell’uso che si fa della parola “omofobia”, che va dall’avversione aggressiva e ingiustificata verso omosessuali in quanto tali fino alla mera contrarietà culturale all’omosessualità come modello affettivo-sessuale.

La nostra Carta costituzionale, ha continuato il presidente di Scienza & Vita, recepisce la cultura dell’eguaglianza e stabilisce la pari dignità sociale e il divieto di discriminazione fondata su condizioni personali. Peraltro sono principi introdotti nella nostra Carta da una cultura soprattutto cristiana, essendo stati scritti quegli articoli, in particolare il 2 e il 3, proprio da costituenti con forti radici nell’associazionismo cattolico. Di conseguenza, tutto il sistema ordinamentale e, in particolare il diritto penale, spiega Gambino, contiene norme a salvaguardia della dignità e della libertà e punisce severamente chiunque provochi lesioni a queste due manifestazioni innate dell’essere umano, appunto la sua dignità e la sua libertà.

E il diritto penale, in questi casi, punisce doverosamente a prescindere da qualunque valutazione sulle condizioni o sugli orientamenti culturali di tali persone, precisa il professore. Un’avversione verso altri esseri umani, allora, ove possa conculcare dignità e libertà di persone in forza del loro orientamento sessuale, dunque, è già legislativamente repressa. Altro è, invece, ritenere che chi dovesse rifiutare il modello culturale di un’affettività tra due persone dello stesso sesso, vada automaticamente tacciato quale “omofobo”.

Pertanto, circa la necessità di introdurre un’ulteriore e specifica aggravante di omotransfobia, Alberto Gambino tiene a precisare che se diventa “omofobo” chi semplicemente rifiuta il modello affettivo fondato sull’omosessualità e, dunque, ogni sua opinione diventa automaticamente “discriminatoria” o addirittura “istigatoria” contro gli omosessuali, allora ci troveremmo davanti ad un’equazione inaccettabile che finisce per operare una forma di discriminazione al contrario: non potrebbe manifestare il suo pensiero proprio chi fa del suo orizzonte valoriale il solo modello culturale dell’eterosessualità affettiva, che, peraltro è largamente condiviso e certamente basilare proprio per la società nella quale viviamo, essendo naturalmente orientato alla generazione. Si comprende facilmente allora perché un’ulteriore e specifica aggravante di omotransfobia, se intesa nei termini descritti, non solo non è davvero necessaria, ma finirebbe per diventare uno strumento irragionevolmente repressivo non già di condotte antigiuridiche ma di libere manifestazioni di pensiero.

Circa il rischio effettivo che venga promulgata una legge “liberticida” che reprima il consenso e introduca una legge “liberticida” che reprima il consenso e introduca una sorta di reato di opinione, Gambino si dice fiducioso che la saggezza del Parlamento non arriverà mai a un’inaccettabile deriva ideologica. Occorre però essere intellettualmente onesti: la doverosa reazione a odiose forme di aggressione verso altri esseri umani ove il movente è la loro omosessualità, è già cristallizzata dentro lo scenario delle aggravanti penali dei cosiddetti motivi abietti e futili. Altro, invece, è innalzare un vessillo ideologico contro chi pensa che l’omosessualità non sia un modello condivisibile, impedendone qualsiasi libertà di opinione, ovviamente non violenta od offensiva.

 

 

 

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